Cerchiamo di evitare giri di parole: il nuovo Codice di Prevenzione Incendi rappresenta una grande ventata d’aria fresca (leggasi l’approccio basato sulla valutazione del rischio), ma per chi si occupa di impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI), è destinato a creare non pochi problemi.
Li condividiamo:
Le soluzioni alternative del paragrafo G.2.6: ottima idea, perché conferma l’apertura della strada alle norme internazionali di progetto (non di prodotto!), quali NFPA 72 o BS 5839. Ma che dire dell’impiego di prodotti o tecnologie innovative? L’applicazione di prodotti che non siano coperti da norma armonizzata è demandata al progettista, che dovrebbe condurre una valutazione del rischio supportata da certificazioni riferite a norme o specifiche di prova. Non so se l’ossimoro sia chiaro ai lettori, ma appare scontato che un prodotto innovativo, in quanto tale, non dispone di certificazioni. Questa formulazione è sostanzialmente errata ed inapplicabile, anche perché attribuisce al professionista un compito che, salvo rari casi, non è in grado di svolgere.
Il discrimine tra l’attribuzione del livello di prestazione III e IV per gli IRAI è fumoso. Certamente comprensibile (le attività soggette sono molteplici), tuttavia il beneficio di un approccio basato su valutazione del rischio – attribuzione dei livelli di prestazione – scelta delle soluzioni conformi/alternative avrebbe potuto estendersi fissando un confine più quantitativo tra questi due livelli. Soprattutto perché in essi ricadono, ad esempio, quasi tutte le attività industriali.
Il rapporto tra il Codice e la norma EN 54-13 (di cui abbiamo scritto diverse volte) somiglia al solito tentativo di calciare la palla in corner. Se infatti la EN 54-13 (norma di sistema) diventa di fatto obbligatoria per gli IRAI delle attività soggette coperte dal Codice (è una novità rilevantissima!), non è per niente chiaro chi debba svolgere la verifica di compatibilità e di interconnessione (problema 1) e che differenza sussista tra impianto e sistema (problema 2). Non vorrei estremizzare, ma senza una circolare applicativa di questo argomento si corre il rischio che la gran parte degli IRAI non sia conforme!
Il collegamento tra il codice e le norme EN 54 di prodotto rimane ancora molto problematico: mi riferisco, in particolare, alle norme EN 54-21 e ai software grafici, per i quali sussistono numerosi dubbi applicativi.
UNA DOVEROSA NOTA
Il rischio implicito nell’applicazione del Codice alla rivelazione incendi è quello di trasferire al legislatore (al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)la responsabilità di sistemare i problemi del normatore (cioè di chi scrive le norme tecniche).
Se la norma EN 54-13 è di fatto inapplicabile, è compito del normatore scrivere una buona norma, chiara e di facile applicazione. Se la trasmissione delle segnalazioni di allarme e guasto verso stazioni di sorveglianza presidiate non dispone di prodotti idonei per l’invio a centrali remote, è compito dei costruttori attrezzarsi ed offrire soluzioni certificate; la soluzione non può di certo passare per la rinuncia a questa fondamentale funzione, specialmente per quelle realtà non costantemente presidiate!
Se non è sufficientemente chiaro che i software grafici non dispongono di norma specifica, ci si deve rimboccare le maniche per scriverla o, viceversa, si devono dichiarare come accessori in un sistema di rivelazione e allarme incendio.