ANCORA SUL RAFFRONTO TRA EN E NFPA
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Ha suscitato un inaspettato interesse il nostro ultimo articolo nel quale si presentava in estrema sintesi la nuova norma (Code) NFPA 72.
La ragione è probabilmente legata al notevole gap tecnico ed editoriale che sussiste tra lo standard americano, solido e completo, e il corrispettivo europeo, EN 54-14. Quest’ultimo ha il solo rango di linea guida e non di norma (ecco perché esiste la UNI 9795), ed è datato novembre 2004. La continua mancanza di un accordo europeo sull’individuazione di una norma di progetto comune ha dunque partorito il topolino di questo standard praticamente inapplicato ovunque, in Europa e fuori.
State tranquilli, a breve arriverà la versione 2016 della TS 54-14, che farà la stessa fine della versione precedente: l’oblio. Con il risultato, già più volte evidenziato, di una perdita netta di competitività delle aziende europee che mettono il naso fuori dal confine nazionale per vendere sistemi in aree geografiche in cui il binomio NFPA-UL/FM è vincente. Andate voi a spiegare all’Authority Having Jurisdiction di un qualunque Paese che i prodotti EN sono compatibili con NFPA 72. In nove casi su dieci vi si risponderà picche, perché è assai più automatico e meno responsabilizzante per chi deve approvare un sistema di fire alarm accettare prodotti con un certificato rispondente ad una norma citata nella bibliografia della NFPA 72 che cimentarsi in un esercizio comparativo. Anche perché non sempre è favorevole, anzi.
Il messaggio chiaro è, dunque, il seguente: in assenza di una norma di progetto europea credibile, l’appetibilità dei prodotti EN 54 è conseguentemente limitata ai rispettivi confini nazionali.
Aggiungo: il suggerimento di perseguire la strada della valutazione tecnica europea (ETA) per i prodotti non coperti da una norma EN 54 è sì interessante ma debole, debolissimo. Pensare di trasferire la responsabilità di normare prodotti dagli organi tecnici della Commissione Europea ai costruttori pare equivalente al credere all’auto-redenzione dei malfattori come criterio per sconfiggere la criminalità, anziché produrre buone Leggi e garantirne l’applicazione.
La lacuna delle norme si risolve scrivendo buone norme, non delegando il costruttore alla richiesta di un documento per la valutazione europea (EAD), quando è risaputo che in assenza di norma è più convenente continuare come-si-è-sempre-fatto piuttosto che investire denaro in certificazione di prodotto. L’esempio dei cavi termosensibili non ripristinabili, di cui ancora non esiste norma di prodotto, è indicativo. Come quello dei moduli indirizzati utilizzati per tutto-e-il-contrario-di-tutto.
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LA VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA DEI PRODOTTI: SI O NO?
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La richiesta di valutazione tecnica europea (ETA) basata su un documento per la valutazione europea (EAD) pone una serie di problemi:
- Assenza di un TAB (technical assessment body) italiano per i prodotti di fire alarm. Verificare per credere.
- L’allegato II del Regolamento CPR richiede l’istituzione di un gruppo di lavoro per la redazione di un EAD. Ma quali componenti verrebbero nominati dai TAB per questa pseudo-norma?? I medesimi soggetti incaricati della redazione delle norme EN 54; quindi il ricorso all’EAD pare essere unicamente una scorciatoia per sollecitare una posizione europea su un prodotto volontariamente non rientrante in una norma armonizzata.
- Risulta difficile comprendere in che modo l’EAD verrebbe applicato da tutti i costruttori del medesimo prodotto, per evitare la sleale concorrenza tra chi sottoporrebbe il prodotto a certificazione in base all’EAD e chi la eviterebbe.
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