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La valutazione del rischio d’incendio e gli impianti di protezione attiva:il punto di vista di un costruttore

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SV sistemi di sicurezza anche quest’anno è stata presente al Forum Prevenzione Incendi 2016 con nuove SOLUZIONI  per i sistemi elettronici antincendio. Identificare nuove soluzioni per migliorare gli impianti antincendio e un lavoro lungo e costoso, tuttavia SV sistemi di sicurezza è sempre in prima linea con la sua ricerca e sviluppo per la continua ricerca di soluzioni atte a migliorare la correlazione degli impianti di rilevazione Incendio-Gas e Spegnimento, riducendo sempre di più tempi e costi sulle installazioni.
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Al forum prevenzione incendi 2016 nelle salette adibite alle presentazioni, tutti i professionisti della sicurezza hanno riscontrato molto interesse al seminario tenuto dal nostro Ingegner Fabio Massimo Turani  : “La valutazione del rischio d’incendio nelle attività industriali e il suo impatto sulla scelta e le prestazioni degli impianti di protezione attiva, di cui la nostra Azienda si occupa ormai da ventisette anni”.

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In sintesi si è discusso dell’attribuzione del compito della valutazione dei rischi, la scelta dei livelli di prestazione e della correlazione tra gli impianti di protezione attiva e le misure preventive.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIDEO
Per ciò che concerne il compito della valutazione dei rischi, l’attuale norma vigente Il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) lo attribuisce al progettista, il quale, dopo aver individuato il profilo di rischio e aver scelto una strategia di mitigazione, presenterà l’istanza di valutazione del progetto e, dopo l’approvazione, delegherà l’installatore nell’implementare le soluzioni progettuali previste, attendendo la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di corretta installazione con i relativi allegati.

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A nostro avviso, il legislatore non ha considerato fino in fondo che l’analisi dei rischi in ambito industriale richiede un team con competenze diversificate, perché la conoscenza del processo e delle sue innumerevoli specificità non può che coinvolgere il responsabile dell’attività nonché il responsabile del servizio prevenzione e protezione, il direttore della produzione, il caporeparto, il referente per la manutenzione, talora persino altri professionisti con competenze specifiche (elettriche, chimiche, meccaniche, ecc.).

In primis, l’attribuzione al progettista del compito di svolgere la valutazione del rischio. A nostro avviso, il legislatore non ha considerato fino in fondo che l’analisi dei rischi in ambito industriale richiede un team con competenze diversificate, perché la conoscenza del processo e delle sue innumerevoli specificità non può che coinvolgere il responsabile dell’attività nonché il responsabile del servizio prevenzione e protezione, il direttore della produzione, il caporeparto, il referente per la manutenzione, talora persino altri professionisti con competenze specifiche (elettriche, chimiche, meccaniche, ecc.).

 

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La scelta dei livelli di prestazione è fortemente legata alla valutazione dei rischi, che dovrebbe definire precisamente quali ambiti dell’attività siano interessati, quali tecnologie debbano essere impiegate, e i parametri di progetto di questi impianti. Spesso la valutazione dei rischi è effettuata in fase di offerta e in tale modo il maggiore parametro di valutazione è il prezzo. Per evitare ciò bisognerebbe effettuare l’analisi del rischio e la scelta dei livelli di prestazione, prima di un’offerta economica.
Per quanto riguarda il terzo aspetto trattato al seminario, l’esperienza di alcune industrie (es. alimentare) e le numerose linee guida disponibili insegnano che una comprensione approfondita del processo, conduce all’ introduzione di un numero di misure preventive ben superiore a quelle di protezione attiva, che assumono una funzione di carattere complementare.